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Nuovo Piano Industria 5.0: credito d’imposta fino al 45%

Marco Saracino*
Marco Saracino*
Pnrr
Il decreto legge agevola le imprese e le stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato che investiranno in strutture produttive nell’ambito di progetti di innovazione energetica entro il 2025
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Il 26 febbraio 2024 con l’approvazione del decreto legge Pnrr da parte del Consiglio dei ministri è istituito il Piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Credito d’imposta industria 5.0

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5%, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

  1. al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni ammissibili;
  2. al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni ammissibili.

Tipologia di progetti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa 4.0 (di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Ai fini della disciplina del presente decreto, rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi superiori ad un importo di euro 40.000, sono inoltre agevolabili:

  1. gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, sono ammessi solo quelli inseriti nel registro Enea: quindi prodotti nella Ue e classificati secondo tre livelli di alta efficienza. In particolare, i moduli delle due classi con un’efficienza a livello di cella più alta godono di un superincentivo perché concorrono al calcolo del credito d’imposta, rispettivamente, per il 120 e 140 percento (secondo il governo potranno beneficiarne i prodotti realizzati in Italia, come quelli della gigafactory Enel di Catania);
  2. le spese per la formazione del personale, nel limite del 10 per cento degli investimenti totali (calcolando sia beni strumentali digitali sia quelli per l’autoconsumo da energia rinnovabile), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Doppia certificazione

Per essere ammissibile, il progetto dovrà essere certificato da un valutatore indipendente che attesti:

  • ex ante che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia e
  • ex-post l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della prima certificazione e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale digestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Controlli successivi

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Il primo provvedimento attuativo, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, sarà emanato dal Mimit e definirà sei aspetti fondamentali:

Decreti attuativi

Si resta in attesa dell’emanazione di due decreti attuativi. Il primo, che sarà emanato dal Mimit entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, definirà: contenuto e modalità di trasmissione delle comunicazioni e delle certificazioni, criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, procedure di concessione e fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo ed eventuale recupero, modalità per garantire il rispetto del limite di spesa (3,15 miliardi per il 2024 e altrettanti per il 2025), individuazione dei requisiti dei certificatori, eccezioni relative agli investimenti non agevolabili, modalità per garantire che almeno 4 miliardi contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, come previsto dal Recovery plan.

Il secondo decreto attuativo, per il quale non è indicata una data limite di emanazione, definirà i requisiti dei formatori a cui le imprese potranno rivolgersi per le spese di formazione agevolabili.

 

* Marco Saracino è partner dello Studio Saracino in via Piave 47 a Bitonto.

venerdì 1 Marzo 2024

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