Beneficiari e condizioni dell'agevolazione

Prorogato fino al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0

Marco Saracino *
Marco Saracino *
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0
L'obiettivo è supportare e incentivare le imprese che investono in nuovi beni materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi
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Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali tecnologicamente avanzati (c.d. industria 4.0) è stato introdotto, per la prima volta, con la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ed è stato prorogato, con successive modificazioni, fino al 2025.

Il credito ha l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Chi può beneficiarne?

Possono usufruire del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Condizioni dell’agevolazione 

La percentuale del credito di imposta è diversificata a seconda dell’anno e della tipologia di investimento:

  1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)

Anno 2022

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Dal 2023 al 2025

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

  1. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
  • 2022: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Quale documentazione è necessaria per fruire del credito di imposta?

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta devono conservare, pena la decadenza dall’agevolazione, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture (sia d’acconto che di saldo) e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative applicabili, pena la revoca dell’agevolazione.

In caso di documenti già emessi, che siano sprovvisti della corretta indicazione normativa, è possibile procedere alla loro regolarizzazione, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, nel caso di fatture cartacee, l’acquirente riporta il riferimento alle norme agevolative sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. Nel caso di fatture elettroniche, l’acquirente può stampare la fattura apponendovi in modo indelebile il riferimento normativo e conservarla ai sensi dell’ art. 39 del DPR n. 633/72 oppure, in alternativa, può realizzare un’integrazione elettronica, da unire alla fattura originale e conservare insieme alla stessa, e inviare tale documento sottoforma di autofattura allo SDI secondo le modalità previste per l’inversione contabile.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo.

La fruizione può avvenire a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

È possibile il cumulo del credito d’imposta con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che con apposito decreto direttoriale ne stabilisce modello, contenuto, modalità e termini di invio.

Aspetti contabili e fiscali

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, né rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

 

* Marco Saracino è partner dello Studio Saracino in via Piave 47 a Bitonto

venerdì 17 Novembre 2023

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