Danno erariale, Onda Civica: «Responsabilità tra le amministrazioni Abbaticchio e Ricci»

La Corte dei Conti richiama l’obbligo di attivare ogni misura utile alla riscossione

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Tra le rispettive giunte Abbaticchio e quella guidata da Ricci potrebbe configurarsi l’epocale danno erariale cagionato alle casse dell’amministrazione locale, nella misura non inferiore a dieci milioni di euro per negligenza, colpa, omissioni afferenti alla sola riscossione della tassa rifiuti (Tarsu/Tari)?

È infatti noto come il danno erariale consista nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (articolo 1, quarto comma, legge n. 20/1994), o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), così come disposto dall’articolo 1223 del codice civile. Nel caso di concorso di colpa dell’amministrazione è prevista una diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono scaturite (articolo 1227 del codice civile).

Il danno di cui dà notizia la Corte dei conti (non già la scrivente forza civica), non emerge solo a fronte di una condotta “contra ius”, ma può riscontrarsi anche nel momento in cui ci si trovi di fronte a una condotta che, pur prevista da specifiche regole, si palesi inopportuna in riferimento a norme o principi giuridici generali di grado maggiore, o non conforme all’ottenimento di esiti utili, e causa di dispendio o di perdita di pubbliche risorse.

Sotto il profilo dell’esistenza del danno, l’esteriore regolarità della condotta causativa dell’evento (intesa come esercizio di una facoltà o di un obbligo posto dalla norma) è ininfluente; il danno, infatti, ha consistenza allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali.

Tale fattispecie di danno presenta elementi di “pubblicità” per il fatto che colpisce interessi facenti capo alla società o alle espressioni esponenziali ed operative della medesima ed è erariale in quanto la lesione economica ricade sul bilancio dello Stato o di un ente pubblico. Tale diminuzione si valuta in sede di determinazione del danno e su di essa in seguito può trovare attuazione il potere riduttivo, che nondimeno è stato da taluni considerato come una forma di concorso di colpa.

Il danno risarcibile in sede contabile deve avere i requisiti della certezza, dell’attualità e della concretezza. Essi, interagendo tra loro, mostrano che il danno è certo nel momento in cui la sottrazione patrimoniale si sia in tutti i suoi componenti verificata realmente; è attuale, quando esista realmente sia al tempo della proposizione della domanda che al tempo della conclusione; ed è concreto allorquando la perdita economico-patrimoniale non sia solamente presupposta ma si sia effettivamente tradotta in realtà. Il danno, dunque, deve essere certo, effettivo e attuale.

L’omissione o commissione causativa di detto danno per dolo o per colpa grave incide negativamente sul generale funzionamento del servizio, creando un indubbio “disservizio”, che determina anche un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per quanto attiene ai costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della produttività dell’azione pubblica (Corte dei conti, sezione giurisdizionale Umbria, sentenza 20 settembre 2005, n. 346).

Una nuova figura, fatta propria dalla giurisprudenza civilistica, è quella del danno da perdita di “chance”, che viene considerata come il venir meno della possibilità di conseguire da parte dell’amministrazione, secondo l’id quod plerumque accidit, offerte più vantaggiose, dando luogo alla conseguente concreta produzione di un danno ingiusto cui l’ordinamento positivo collega un’obbligazione di risarcimento (Corte dei conti, sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sentenza 22 novembre 2005, n. 80).

La perdita di chance consiste, pertanto, nella perdita della possibilità sia di ottenere un risultato utile economico più favorevole (ossia un’entrata, come probabilità effettiva e congrua), verificandosi una lesione del diritto all’integrità del patrimonio da accertare sulla base di elementi frutto di giudizio di tipo prognostico, secondo il calcolo delle probabilità (Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lazio, sentenza 13 dicembre 2005, n. 2921).

La colpa grave non discende automaticamente da violazione di un obbligo di servizio, ma consiste in un’inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose nonché all’inesistenza di significativi margini di dubbi interpretativi in ordine al precetto violato. Tutte circostanze che ricorrono in procedure trascurate, nel caso di specie omesse del tutto.

Nel caso di specie, il mancato esercizio delle azioni amministrative, sia in fase accertativa (avviso di accertamento impositivo), sia in fase esecutiva, nei confronti dei soli utenti morosi Tari, e non nei confronti dei responsabili solidali tutti dell’obbligazione tributaria (ad ogni prestazione indivisa sussegue ope iuris la responsabilità solidale), pregiudica gravemente l’amministrazione locale, soprattutto poiché mai esercitata dall’entrata in vigore della legge istitutiva della Tari.

Onde interrompere i termini decadenziali dell’azione accertativa ed esecutiva nei confronti dei responsabili solidali dell’indicata obbligazione tributaria (Tarsu/Tari), urgeva implementare – e ciò non è avvenuto per inerzia, negligenza, colpa della pubblica amministrazione locale – le liste di carico dei contribuenti morosi, sia ordinarie che suppletive, e/o i ruoli coattivi già approntati dall’amministrazione locale nell’ultimo quinquennio, all’uopo integrandole con l’indicazione dei responsabili solidali dell’obbligazione tributaria.

È altresì notorio che, così come lo stesso ufficio del registro, nell’eventualità del mancato pagamento dell’imposta di registro, emette più di un avviso di accertamento in considerazione della previsione della responsabilità solidale al pagamento dell’imposta di registro, seguendo, nell’ipotesi di persistenza della morosità, l’emissione di più cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione (già Equitalia Spa), alla stessa stregua l’amministrazione locale, per il tramite dei propri dirigenti, funzionari e/o della società che supporta la stessa amministrazione, avrebbe dovuto implementare le liste di carico ordinarie e suppletive dei contribuenti morosi e/o i ruoli coattivi Tarsu/Tari, di modo da consentire l’esercizio dell’azione anche nei confronti dei responsabili solidali dell’obbligazione tributaria.

L’indicata ed omessa condotta, per evidente negligenza e colpa, avrebbe consentito all’amministrazione locale la perfetta adesione alle norme di cui al combinato disposto degli articoli 3 del decreto legislativo n. 507/1993, legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1292 del codice civile, nonché all’articolo 7 del regolamento comunale Tari, intitolato “Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo”: “la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello dell’accertamento, della riscossione o del contenzioso”.

Ancora, la condotta omessa, per evidente negligenza e colpa, avrebbe consentito all’amministrazione locale di evitare il potenziale danno erariale collegato al mancato esercizio dell’azione nei confronti dei soggetti solidalmente responsabili al pagamento dell’obbligazione tributaria. L’articolo 63 del decreto n. 507/1993 recita testualmente: “coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’articolo 62, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse”.

Analizzando ai fini Tarsu/Tari la ripartizione delle utenze domestiche insistenti sul territorio del Comune di Bitonto, su una platea di quasi ventimila nuclei familiari, appena quattromila nuclei circa si sottrarrebbero, nelle ipotesi di morosità, alla previsione normativa sopra richiamata.

Orbene, considerando verosimile una ipotesi di pagamenti spontanei dell’obbligazione tributaria prossima o pari al 60-65% del monte totale delle liste di carico Tari, l’amministrazione ha preferito abdicare l’esercizio dell’azione di responsabilità solidale sussidiaria nei confronti di circa 5.500 contribuenti morosi. Per la durata delle due amministrazioni Abbaticchio, oltre all’attuale amministrazione Ricci, ciò avrebbe generato un danno erariale superiore a dieci milioni di euro per la sola Tarsu/Tari.

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