Ingiunzioni a migliaia di bitontini, Onda Civica: “Più trasparenza”

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Avvisi di pagamento per differenze di oneri espropriativi ad ex soci di cooperative edilizie ormai sciolte. Ma non vengono indicati né il giudice competente né i termini per impugnare
Di seguito la nota stampa a firma di Onda Civica Bitonto.
«Migliaia di concittadini (ex soci di cooperative edilizie di abitazione, ormai sciolte) risulterebbero essere stati attinti, di recente, da ingiunzioni di pagamento per differenze oneri espropriativi.
Di certo le eventuali differenze non possono restare a carico dell’amministrazione locale.
Il punto cruciale è che, nel caso di specie, nessuno degli ingiunti ha potuto partecipare o prendere parte (magari chiamato in causa proprio dall’amministrazione Locale) ai giudizi come instaurati e conclusisi presso la Corte d’Appello di Bari.
Nessuno degli ingiunti (delle cooperative) ha mai avuto la possibilità di transigere in melius le controversie instauratesi per i maggiori oneri espropriativi.
Non pare che l’amministrazione richiamata abbia transatto alcunché in favore degli ingiunti, magari consentendo la partecipazione della stessa cooperativa al procedimento transattivo e facendosene avallare l’operato, ovvero al successivo procedimento di riparto, anzi… Pare anche che i prospetti di riparto abbiano interessato anche ex cooperative che non abbiano ricevuto, seppur indirettamente per il tramite dell’amministrazione comunale, alcuna azione volta ad ottenere maggiori oneri espropriativi: in pratica sembrerebbe che le condanne per pagamento dei maggiori oneri espropriativi siano state spalmate nei confronti di tutte le cooperative, non già solo e soltanto nei confronti delle cooperative interessate dalle relative azioni giudiziarie.
Non si può rispondere delle obbligazioni altrui, tantomeno le convenzioni prevedevano l’assorbimento dei maggiori oneri espropriativi di pertinenza delle cooperative per edilizia abitativa interessate. Orbene, per come risultano strutturate le migliaia di ingiunzioni di pagamento spiccate, non possono non emergere vizi parzialmente sanabili.
Ancorando la competenza per le eventuali impugnazioni in capo al giudice ordinario, lo stesso tuttavia non risulta indicato, tantomeno i termini processuali per impugnare. Si omette di allegare il prospetto di riparto, si omette di indicare la sentenza di condanna presupposta, si omette di indicare il giudice competente per l’eventuale proposizione dell’impugnazione, si omette di indicare i termini perentori per l’impugnazione.
La mera indicazione di stile utilizzata dall’amministrazione locale è : “contro il presente atto è ammessa opposizione ai sensi e per gli effetti del R.D. 639/1910”.
Ma il termine omesso per opporsi è di appena trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione che, “guarda caso”, viene a cadere prima dell’inizio della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto). Una moltitudine di omissioni, senza entrare nel merito circa l’eventuale prescrizione della richiesta di pagamento.
La, solo decantata, “trasparenza” dell’azione amministrativa appare recisamente calpestata e merita i necessari e dovuti approfondimenti».
Commenti
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Per mia fortuna non faccio parte del migliaio di ” Ingiunti “, ma gradirei conoscere, in termini più accessibili al comune discernimento, da quali ” mali ” io e la maggioranza dei concittadini, per il momento, siamo lontani. Gli eventi di riferimento sono stati casuali o colposi ?







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