Tributi non versati, perché il Comune non applica la regola del cumulo giuridico?

La Redazione
Il logo della neonata lista politica cittadina

È la domanda che pone Onda Civica Bitonto, contestando il metodo dell’accertamento in zona cesarini degli omessi versamenti del solo quinto anno precedente

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“Onda Civica Bitonto è una lista che nasce dall’esigenza incondizionata di rinnovamento, per recuperare la locale comunità in un contesto di democrazia, equità e serietà”. Così l’avvocato Pasquale Tampoia, coordinatore pro tempore della neonata realtà politica cittadina, nel comunicato stampa che pubblichiamo, relativo al tema della fiscalità locale.

“È di questi giorni, come di consuetudine, e per il rischio prescrizione, l’ondata delle notifiche degli avvisi di accertamento Imu/Tarsi/Tasi riguardanti il solo periodo 2015. Ciclicamente, l’Amministrazione comunale bitontina nei mesi di novembre e dicembre provvede ad accertare (in zona cesarini) e non già ingiungere, gli omessi versamenti delle entrate tributarie del solo quinto anno precedente. Un metodo – questo – che, seppur legittimo, oltre a poter determinare squilibri finanziari dell’Ente, danneggia i contribuenti morosi, almeno per due ordini di motivi.

Primo: con la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali limitata alle sole ingiunzioni di pagamento, cui ha aderito l’Amministrazione comunale di Bitonto, si è disciplinata la facoltà delle Regioni e degli Enti locali di definire in maniera agevolata le proprie entrate non riscosse, purché oggetto di provvedimenti di ingiunzione, ovvero di cartelle di pagamento, notificate nel periodo compreso fra il 2000 e il 2017, sia direttamente dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione. L’eventuale definizione agevolata prevede l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate non versate. Tale quadro normativo, oltre ai ritardi dell’Amministrazione comunale nelle attività di sola riscossione (gli atti d’ingiunzione non sono mai stati notificati l’anno successivo al periodo impositivo di pertinenza), hanno di fatto denegato o precluso le possibilità collegate alla definizione agevolata almeno fino al periodo impositivo 2016. Se solo l’Amministrazione bitontina avesse provveduto a riscuotere coattivamente, per il tramite di ingiunzione o cartella di pagamento, all’indomani della scadenza del tributo evaso, non già attendendo la soglia di decadenza dei cinque anni, e con atto di accertamento, sarebbero divenute agevolabili le entrate tributarie comunali non riscosse a tutto il 2016, quest’ultimo inteso come periodo impositivo, e l’Ente avrebbe incassato maggiori somme.

È di palmare evidenza, quindi, che l’accesso, la portata e gli effetti del regime agevolativo, di fatto siano stati collegati alla maggior efficienza di un’amministrazione locale rispetto ad un’altra nelle attività di riscossione delle entrate tributarie comunali: a maggiore efficienza dell’ente nelle attività di riscossione, maggiori sarebbero stati i benefici per contribuenti morosi e casse comunali. Tuttavia, l’eventuale ma non peregrina previsione di una proroga della misura agevolativa (rottamazione) ad atti notificati successivamente al 2017, non ha persuaso l’Amministrazione comunale ad azzerare gli atti di riscossione coattiva (ingiunzioni di pagamento e cartelle di pagamento) a tutto il 2019, quantomeno al pregresso conosciuto.

Secondo motivo: stranamente, seppur legittimamente, l’Amministrazione comunale oggi preferisce accertare le entrate tributarie evase di pertinenza del solo periodo impositivo 2015, pur sapendo, ancorché sconosciuti, che per gli anni successivi (2016/2017/2018 e 2019) o parte di essi, gli stessi contribuenti oggi accertati (non già ingiunti) per il periodo impositivo 2015 andrebbero accertati ed ingiunti anche per gli anni (o parte di essi) successivi.

Quale la ratio di tale modus operandi, se si omette di considerare che ad ogni periodo impositivo accertato o ingiunto singolarmente, l’Amministrazione comunale addebita comunque quale sanzione accessoria il 30% delle somme evase?

Sanzionati si, ma tribolati no!

Come ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte, il cumulo materiale può essere applicato alle sanzioni irrogate per omesso o tardivo versamento del tributo.

L’articolo 12 del D. Lgs n. 472/1997, ai commi 5, 6 e 7, dispone chiaramente che «quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede, determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva, tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate».

L’articolo 16 del D. Lgs n. 473/1997, poi, prevede che «alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie».

Dunque, il dato normativo appare chiaro: anche in materia di tributi locali – nel caso in cui più violazioni della stessa indole siano commesse in periodi d’imposta diversi – si applica la regola del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie, regola fissata, come visto, dall’articolo 12, comma 5 del D. Lgs n. 472/1997.

Facciamo un esempio.

Anno 2015: sanzione per omesso o parziale versamento Tasi + 30% = 300 euro + 90 euro di sanzioni.

Anno 2016: sanzione per omesso o parziale versamento Tasi + 30% = 300 euro + 90 euro di sanzioni.

Anno 2017: sanzione per omesso o parziale versamento Tasi + 30% = 300 euro + 90 euro di sanzioni.

Anno 2018: sanzione per omesso o parziale versamento Tasi + 30% = 300 euro + 90 euro di sanzioni.

Anno 2019: sanzione per omesso o parziale versamento Tasi + 30% = 300 euro + 90 euro di sanzioni.

Totale: 1.500 euro di tassa + 450 euro di sanzioni.

Applicando invece il cumulo materiale, ai 1.500 euro di tassa si andrebbero a sommare 90 euro + 45 euro (metà di 90 euro) per un totale di 135 euro di sanzioni.

Onda Civica Bitonto fa appello pertanto alla “sensibilità” degli amministratori locali, in particolare dell’assessore al Bilancio.

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Commenti

  • GIUSEPPI DEPALO (utente non verificato)

    CHIARISSIMO!
    IL COMUNE DI BITONTO EVIDENTEMENTE, PIUTTOSTO CHE AL CODICE DEL CONTRIBUENTE, PREFERISCE RIFARSI AD ALTRI CODICI.
    IL RAPPORTO E' TRA AMMINISTRAZIONE PIGLIATUTTO E CONTRIBUENTE DA TORCHIARE.
    QUANTO ALL' APPLICAZIONE DEL CUMULO GIURIDICO..TROPPA GRAZIA!! ROBA DA AVVOCATI E NON DA FUNZIONARIO COMUNALE.
    IL METODO DI ACCERTAMENTO DELLE EVASIONI E DELLE NOTIFICHE IN “ZONA CESARINI” INOLTRE, PIU' CHE UNA TECNICA, MI PARE UNA FURBATA PER POTER LAVORARE TRANQUILLAMENTE TUTTO L'ANNO, RICEVENDO IN TEMPI NORMALI COL CONTAGOCCE… IL COVID HA FATTO IL RESTO.
    BISOGNA POI FARE ANCHE IL DISCORDO DELLA QUANTITAT' DELLE “TASSE” CHE PAGHIAMO A BITONTO A FRONTE DI SERVIZI RESI SOLO TEORICAMENTE.

  • francesco matera (utente non verificato)

    Il problema è molto piu' sottile. Consente ai tanti evasori di procrastinare nel tempo l'eventuale pagamento delle tasse (nella speranza o certezza di farla franca) e a qualcuno di assicurarsi riconoscenza nei momenti di chiamata ad esercitare i propri diritti.