Parte il bonus bebé, regole e condizioni

La Redazione
Un neonato

L'assegno dipende dal reddito Isee della famiglia di appartenenza del genitore richiedente

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È stato pubblicato il 10 aprile scorso sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2015, che stabilisce regole e condizioni per accedere al cosiddetto bonus bebé.

La domanda per il nuovo bonus all’Inps potrà essere presentata da un genitore convivente con il figlio esclusivamente in via telematica. Il beneficio spetta per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

La misura dell’assegno dipende dall’Isee della famiglia di appartenenza del genitore richiedente:

– se inferiore a 7 mila euro, l’assegno annuo è di 1.920 euro per ogni neonato o bambino adottato

– se superiore a 7 mila euro ma inferire a 25 mila, l’assegno annuo è di 960 euro per ogni neonato o bambino adottato

– se superiore ai 25 mila non se ne ha diritto.

Il bonus bebè nasce come sostegno alle famiglie: 80 euro mensili o 160, a seconda dei parametri Isee, fino a tre anni del bambino.

A chi spetta l’assegno
L’assegno è riconosciuto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), non superiore a 25mila euro annui al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’assegno.

Come ottenere l’assegno
La domanda per l’assegno deve essere presentata all’Inps in via telematica da un genitore convivente con il figlio, secondo modelli che verranno predisposti dall’Istituto entro il 25 aprile. La domanda può essere presentata dal giorno della nascita del figlio o dal suo ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione; affinché l’assegno decorra da tale data, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del Dpcm.
Poiché il Dpcm entra in vigore il 25 aprile 2015 (15 giorni dalla sua pubblicazione), in sede di prima applicazione i 90 giorni si calcoleranno da tale data e termineranno quindi il 24 luglio 2015.
Se la domanda viene presentata oltre questi termini, l’assegno inizia a decorre dal mese di presentazione della domanda.
La richiesta deve essere fatta, una sola volta per ciascun figlio, sarà l’Inps a verificare che la dichiarazione sostitutiva unica (dsu) a fini Isee sia stata aggiornata alla scadenza annuale e che non vengano meno, nel corso della corresponsione dell’assegno i requisiti di reddito.
Nel caso in cui il genitore sia incapace di agire la domanda è presentata dal suo legale rappresentante.

Decadenza dal beneficio
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno qualora si verifichi:
il venir meno delle condizioni reddituali previste ai fini Isee;
il decesso del figlio;
la revoca dell’adozione;
la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
l’affidamento del figlio a terzi;
l’affidamento esclusivo del figlio al genitorer che non ha presentato la domanda
L’Inps interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza dal beneficio.

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