La proposta di Intini: “Aree fabbricabili, il Comune ne abbassi i valori ai fini IMU”

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Il consigliere di opposizione ha presentato una proposta di deliberazione in tal senso, che pubblichiamo integralmente
Riceviamo e pubblichiamo la seguente proposta di deliberazione avanzata dal consigliere di opposizione Paolo Intini:
«Premesso che:
– secondo il D. lgs 504/1992 istitutivo dell’ICI, con particolare riferimento all’art. 2 comma 1 lett. b, “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi”;
– secondo il D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito in Legge 4/8/2006 n. 248, art. 36 comma 2, “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo”;
– il D. Lgs 14/3/2011 n. 23 istitutivo dell’IMU e l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 che ne ha anticipato l’applicazione dall’anno 2012;
Precisato che:
– ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione del tributo, il valore delle aree è costituito dal valore venale in comune commercio ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 504/1992, richiamato per l’IMU dall’art. 13, comma 3 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
– la lettera g, del comma 1, art. 59, ove è stabilito che i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, che la fissazione da parte del Comune dei valori delle aree fabbricabili (valori di riferimento) non può avere altro effetto che non quello di una autolimitazione di potere di accertamento IMU, nel senso che il Comune si obbliga ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quello stabilita nel regolamento comunale;
Ritenuto che:
– la delibera n. 54 del 26/9/2012 all’art. 6 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, prevede che l’Ente si avvalga della facoltà prevista dall’art. 59 del D.Lgs 446/1997, tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale;
Ciò premesso, precisato e ritenuto, il sottoscritto consigliere comunale Paolo Intini propone:
– al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree da parte dei contribuenti, di determinare i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU prendendo come base quelli vigenti ai fini IMU per l’anno 2012, prevedendo un abbassamento in ragione del particolare periodo di crisi economica che interessa il mercato immobiliare, che sta influendo in maniera negativa sul valore venale delle aree edificabili».
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