Elezioni comunali. Febbrile-Maiorano, la sfida continua e si va in Consiglio di Stato

Nicolangelo Biscardi
L'urna del destino

Sulla questione proviamo a fare chiarezza entrando nel merito della vicenda e delle normative vigenti

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Venerdì scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha dato il suo responso negativo al ricorso presentato da Giuseppe Maiorano (il candidato consigliere più suffragato della Lista Paolo Intini Sindaco alle recenti elezioni ammnistrative) nei confronti dell’assessore Domenico Nacci e del consigliere comunale Luigi Febbrile (IDV) in merito alla questione dell’attribuzione del quindicesimo seggio in consiglio comunale.

Su questa che rappresenta una della questioni più scottanti della politica nostrana degli ultimi tempi si è detto e scritto tanto, ma proviamo a fare chiarezza entrando nel merito della vicenda e delle normative vigenti.

Partiamo dall’inizio. Il 6 e 7 maggio i bitontini vengono chiamati alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino ed il rinnovato consiglio comunale che, su indicazione della Legge Finanziaria del 23 Dicembre 2009, n.191, all’articolo 2, comma 184, si ridurrà del 20%.

A Bitonto si passa, quindi, da 30 a 24 consiglieri, con una ripartizione che prevede alla maggioranza “almeno il 60%” dei seggi.
Traducendo in numeri tutto ciò, ecco le divergenze, in quanto la legge nazionale non approfondisce bene la situazione su eventuali cifre decimali nel calcolo del premio di maggioranza: infatti il 60% di 24 consiglieri corrisponde a 14,4 mentre il numero di 14 consiglieri, inizialmente indicato come il numero dei consiglieri di maggioranza, equivale al 58,335 %.

È evidente, dunque, come il nocciolo della questione ruoti attorno all’entità dell’arrotondamento, se da fare in eccesso o in difetto. E negli ultimi tempi tante sono state le sentenze pronunciate da vari Tar e dal Consiglio di Stato per via dei numerosi ricorsi provenienti dalle più svariate parti d’Italia.

La prima sentenza risale al 1 Marzo 2012, la numero 1197, quando il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario, per garantire la migliore governabilità possibile, consentire l’arrotondamento in eccesso, a prescindere da quale esso sia il decimale (se superiore o meno allo 0,5), e quindi superare la soglia del 60% per il premio di maggioranza, così da applicare l’art. 73, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, noto ai più come TUEL (Testo Unico degli Enti Locali).

E tale decisione viene ribadita anche da un’ulteriore sentenza, ovvero la n. 2260 del 18 aprile 2012, e riprende la circolare del Ministro dell’Interno, n. 8/2012, dove viene esplicitamente precisato che «in assenza di specifica disposizione normativa, la percentuale del 60%, da assegnare in virtù del premio di maggioranza, deve essere determinata sempre attraverso l’arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi.

Ciò in quanto l’arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente non consentirebbe di raggiungere la percentuale minima dei seggi alle stesse riservati (60%) e ciò “non corrisponderebbe né alla ratio della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni”».

Nel caso specifico di Bitonto, dove l’ufficio elettorale ha rispettato tali norme, ecco che la maggioranza di 14 (pari al 58,335%) è passata a 15 (62,5%), determinando così l’esclusione di Maiorano e l’ingresso di Nacci prima e Febbrile poi (con la nomina del secondo ad assessore).

Ovviamente, le due sentenze del Consiglio di Stato e la circolare del Ministero dell’Interno fanno riferimento a quanto sostenuto dall’art. 73, comma 10, del d. lgs. N. 267/2000, che intende garantire al sindaco eletto “almeno” il 60% dei seggi del consiglio. La locuzione ”almeno il 60%” sta ad indicare una sorta di soglia minima per definire il premio di maggioranza, come sottolineato anche da un’altra sentenza del Tar Puglia, sezione di Lecce, del 20 Settembre 2012, riguardante un analogo caso del comune di Martina Franca.

L’”almeno il 60%” (con annesso arrotondamento in eccesso) è valido esclusivamente solo per i comuni con una popolazione superiore ai 15000 abitanti, poiché nel caso di comuni inferiori ai 15000 abitanti o nel caso dell’elezione del Consiglio Provinciale l’assegnazione del premio di maggioranza cambia, come viene spiegato chiaramente dal TUEL: c’è un arrotondamento in eccesso se il decimale è superiore allo 0,5, in difetto se inferiore.

Ed inoltre, sempre la locuzione “almeno il 60%” fa venire meno qualsiasi ipotesi di associare alla minoranza il 40%, in quanto nelle sentenze e nelle norme si parla precisamente di “restanti seggi”.

La situazione, però, cambia se consideriamo altre tre sentenze: la prima è quella del Consiglio di Stato del 21 Maggio 2012; la seconda riguarda la sentenza del TAR Abruzzo de L’Aquila (per il Comune di Avezzano) del 3 Ottobre 2012; la terza è quella del TAR della Calabria (in riferimento al consiglio comunale di Catanzaro) del 20 ottobre 2012.

Tutte le tre sentenze, a differenza di quelle citate finora, intervengono per effettuare un arrotondamento in difetto e non in eccesso, e quindi considerare così la soglia del 60% come un limite invalicabile.

È evidente come la questione sia particolarmente complessa e contrastante, e ruoti attorno ad un vuoto normativo e ad una interpretazione della legge, anche se, per il principio maggioritario, dovrebbero prevalere le norme del Consiglio di Stato del 1 marzo e del 18 aprile 2012, le numero 1197 e 2260.

Questo è lo scenario, dunque, che coinvolge il caso bitontino del consigliere Luigi Febbrile e di Giuseppe Maiorano.

Ora toccherà al Consiglio di Stato, al quale Maiorano ha fatto ricorso dopo la bocciatura del TAR, esprimersi a riguardo e porre fine alla questione.
 

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